Iperammortamento 2026: pronto a partire

La Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, chiude i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU.

Il MIMIT afferma che, il decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026. 

Con il decreto attuativo sono stati definite:

  • le procedure di accesso,
  • i termini di comunicazione
  • i criteri di calcolo dell'incentivo.

L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028

Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

Iper ammortamernto 2026: come funziona

La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

  • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
  • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

Iperammortamento 2026: come si accede

L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

1. Comunicazione preventiva

L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

2. Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

3. Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

  • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
  • assenza di requisiti di ammissibilità;
  • mancata conservazione della documentazione;
  • false dichiarazioni;
  • impossibilità di effettuare i controlli.

In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.