Notifica cartelle nelle procedure fallimentari
Con Ordinanza 29 settembre 2025, n. 26313, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di notifica delle cartelle di pagamento durante le procedure fallimentari.
Viene ribadito che la notifica delle cartelle esattoriali al solo curatore fallimentare non produce effetti nei confronti del fallito tornato “in bonis”.
Di conseguenza, la cartella notificata esclusivamente al curatore non comporta per il fallito, l’interruzione della prescrizione del credito tributario.
Sostanzialmente gli atti impositivi devono essere notificati in modo effettivo e diretto ai soggetti interessati.
Vediamo il caso di specie.
Notifica cartelle nelle procedure fallimentari
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare avesse interrotto la prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (avvenuta nel 2011).
Secondo i ricorrenti, il termine prescrizionale decennale, nei confronti del soggetto fallito, sarebbe ricominciato a decorrere nel 2011 ed era stato interrotto tempestivamente con la notifica dell’atto impugnato del 2014.
La questione centrale riguardava, dunque, l’efficacia della notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere l’interruzione della prescrizione nei confronti della contribuente tornata in bonis.
Con l’ordinanza n. 26313/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso delle Agenzie.
La Corte ha richiamato un principio già affermato in precedenza (Cass. n. 10760/2024):
“L’ente impositore che notifichi la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può poi giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis. Quest’ultimo, se riceve successivamente un atto che presuppone quella cartella, può contestarne la validità e la fondatezza, eccependo la prescrizione del credito.”
Poiché né l’ente impositore né l’agente della riscossione avevano dimostrato che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle cartelle prima della notifica della proposta di compensazione, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e ha confermato la sentenza della CTR.