Omessa dichiarazione IVA: i codici tributo per pagare le somme liquidate dall’ADE
Con la Risoluzione n 34/2026 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello
F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai vsensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia per omessa dichiarazione IVA.
Si tratta dei codici tributo per versare con modello F24 le somme dovute a seguito della liquidazione IVA effettuata dall’Agenzia delle Entrate in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972.
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Omessa dichiarazione IVA: i codici tributo per pagare le somme liquidate dall’ADE
L’articolo 54-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che l’Agenzia delle entrate, nei termini e alle condizioni ivi previste, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Il successivo comma 2 del citato articolo 54-bis.1 stabilisce che quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare
eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3.
Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 54-bis.1, sono state approvate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo.
In particolare, si stabilisce che ai fini del pagamento, da effettuare tramite modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è possibile ricorrere alla rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si istituisce il seguente codice tributo:
- “9005” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”.
Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) contenuti all’interno delle citate comunicazioni.
Si istituiscono, inoltre, i seguenti codici tributo da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il codice tributo
9005, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare solo una quota:
- “95AA” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”;
- “95BB” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”;
- “95CC” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”


