Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo e tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA ( Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio e in vigore dal 2027)
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Con l'entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe 2026 è confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Considerato lo stato di avanzata definizione dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, si è ritenuto opportuno che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, tenesse conto anche delle nuove disposizioni in via di approvazione mediante i decreti legislativi ancora in corso di adozione, così da garantire il massimo grado di sistematicità e completezza del quadro normativo nei diversi ambiti interessati.


