ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI / TRASFORMAZIONE – Perfezionamento e Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, il regime agevolato per l'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili non strumentali e di beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli) non utilizzati come beni strumentali. La stessa disciplina si applica alle società immobiliari che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni, si trasformano in società semplici.
Il 30 settembre 2026 è il termine ultimo per il perfezionamento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione: il mancato rispetto della data preclude l'accesso al regime agevolato.
Condizione soggettiva: tutti i soci devono risultare iscritti al libro soci alla data del 30 settembre 2025, oppure essere stati iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a condizione che il trasferimento delle quote/azioni sia provato da titolo di data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Imposta sostitutiva: 8% (elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 30 L. 724/1990) calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (per gli immobili, su richiesta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto; sostituisce interamente le imposte sui redditi e l'IRAP. Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'operazione si applica un'ulteriore imposta sostitutiva del 13%.
Agevolazioni sui tributi indiretti: l'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, è ridotta alla metà; le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa anziché proporzionale.
Versamento: tramite modello F24, in due rate:
- 60% entro il 30 settembre 2026
- e il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
Codici tributo (già utilizzati nelle precedenti edizioni della misura, Ris. Agenzia Entrate n. 30/E del 22 giugno 2023): 1836 – imposta sostitutiva 8%/10,5% sulla differenza di valore; 1837 – imposta sostitutiva 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate.
Il versamento è definitivo e liberatorio per i soci assegnatari rispetto a qualsiasi ulteriore tassazione; non trovano applicazione, nei loro confronti, le regole sulla distribuzione prioritaria di utili e riserve (art. 47, commi 1 e 5-8, TUIR). Per i soci di società trasformate, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote/azioni va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.


